Chi Siamo

STATUTO

DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

Articolo 1

La precedente Associazione professionale denominata “Società Italiana Attività Regolatorie” anche abbreviata “SIAR”, viene modificata in SIARV “Società Italiana Attività Regolatorie, di Accesso e di Farmacovigilanza” la quale mantiene la precedente sede in Pavia 27100, Corso Mazzini, 13 ed ha per scopo di:

A) Costituire, per i Professionisti e gli Operatori, un gruppo di orientamento per lo studio e la gestione delle attività regolatorie (Regulatory Affairs) ovvero registrative dei medicinali per uso umano (compresi gli ATMP) o veterinario, oppure altre tipologie di prodotti (quali alimenti, integratori alimentari, cosmetici, fitofarmaci, dispositivi medici, ATMPs che contengano dispositivi medici, mangimi medicati eccetera) che richiedano un’autorizzazione alla produzione e/o commercio da parte dell’Autorità Sanitaria. Tali attività comprenderanno anche quelle necessarie al reale accesso alle terapie da parte dei Pazienti ( rimborso nazionale e accesso Regionale e locale) nonché quelle di Farmacovigilanza
B) Stabilire collegamenti e fattiva collaborazione con i Ministeri competenti e gli Enti pubblici e privati coinvolti nelle problematiche e negli adempimenti dell’attività regolatoria.
C) Facilitare lo scambio di esperienze professionali, favorendo l’interpretazione e l’applicazione corretta e aggiornata della legislazione e delle normative sanitarie, dei regolamenti o di altre direttive nazionali ed estere inerenti il campo di attività professionale.
D) Incoraggiare lo spirito associazionistico tra quanti svolgono attività regolatorie mediante iniziative culturali e di aggiornamento professionale a favore dei Soci.
E) Promuovere il collegamento, a livello nazionale ed internazionale, con Associazioni professionali aventi interessi od obiettivi uguali od affini.

L’Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica e non si propone obiettivi sindacali.
Essa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata oppure anticipatamente disciolta per decisione assembleare. In caso di scioglimento, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno, in conformità alle decisioni dell’Assemblea, escluso qualsiasi riparto fra gli associati, alla liquidazione della Società.

SOCI

Articolo 2

Sono ammessi come Soci Ordinari dell’Associazione coloro che, persone fisiche, gestiscono attività connesse alla regolamentazione di medicinali od altre entità come indicate all’articolo 1. La domanda d’iscrizione alla Società sarà corredata da idonea documentazione che indichi il possesso delle qualifiche previste dal presente articolo. I Soci della SIARV sono tenuti all’osservanza del Regolamento della società definito all’articolo 7. Assumono la qualifica di Soci Ordinari dell’Associazione i Professionisti e gli Operatori addetti alle attività regolatorie la cui domanda d’iscrizione sia stata accettata a maggioranza dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Il giudizio del Consiglio Direttivo in merito all’accettazione della domanda d’iscrizione è insindacabile.

L’ammontare della quota sociale è fissato dal Consiglio Direttivo e ratificato dall’Assemblea Generale.

Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale hanno uguali diritti. l Soci hanno il dovere di osservare quanto stabilito dal presente Statuto e dal Regolamento di cui all’art. 7, di attenersi alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo e di pagare regolarmente le quote sociali stabilite.
La qualifica di Socio si perde:
1. Per dimissioni, espresse per iscritto al Consiglio Direttivo.
2. Per morosità nel pagamento delle quote sociali per due anni consecutivi.
3. Per decisione del Consiglio Direttivo ratificata a maggioranza dall’Assemblea Generale.

Articolo 3

Possono essere eletti a Soci Onorari dell’Associazione persone fisiche che, per meriti riconosciuti o con la loro opera, abbiano contribuito in maniera significativa al perseguimento degli scopi dell’Associazione, come specificati nell’Art.1. l Soci Onorari vengono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.
l Soci Onorari sono esentati dal pagamento delle quote associative annuali e non sono eleggibili alle cariche esecutive.
Il Consiglio Direttivo si riserva di inviare a selezionati esponenti dell’amministrazione sanitaria, della politica e dell’imprenditoria, informazioni e documenti relativi all’attività della SIARV.

ORGANI

A) Assemblea Generale

Articolo 4

La massima Autorità dell’Associazione risiede nell’Assemblea Generale dei Soci, che decide a maggioranza dei presenti ed è valida in prima convocazione quando siano rappresentati almeno i 2/3 dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le Assemblee possono essere convocate presso la sede sociale od altrove, con avviso contenente gli oggetti all’Ordine del Giorno spedito almeno venti giorni prima o, in caso di urgenza, sette giorni prima di quello fissato per la riunione. L’avviso può prevedere che la seconda riunione abbia luogo un’ora dopo quella fissata per la prima, nel caso questa non riunisse il numero di Soci previsti per la sua validità.

Possono intervenire alle Assemblee e votare tutti i Soci in regola con il pagamento, della quota sociale. I Soci assenti possono farsi rappresentare da un altro Socio, munito di delega scritta. Ogni socio può assumere non più di tre deleghe, che devono essere depositate presso la segreteria dell’Associazione prima di ogni Assemblea.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da chi ne fa le veci, il quale nomina un Segretario tra i presenti.

L’Assemblea Generale Ordinaria si riunisce ogni anno, su convocazione del Consiglio Direttivo, mediante comunicazione contenente l’Ordine del Giorno, diramata agli associati almeno 20 giorni prima di quello fissato per la riunione. Il Consiglio Direttivo può convocare l’Assemblea quando lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei Soci.

L’Assemblea Generale provvede a:

A) Stabilire gli indirizzi generali per l’attività dell’Associazione.

B) Eleggere i membri del Consiglio Direttivo ogni tre anni.

C) Eleggere ogni tre anni un collegio di due Probiviri.

D) Eleggere i Soci Onorari.

E) Ratificare le decisioni del Consiglio Direttivo circa l’eventuale decadimento dei Soci dai loro diritti.

F) Pronunciarsi sull’operato del Consiglio Direttivo, sul rendiconto consuntivo e sul bilancio preventivo.

G) Ratificare le quote sociali proposte dal Consiglio Direttivo.

H) Trattare ogni problema associativo che non sia di competenza del Consiglio Direttivo.

Le decisioni di cui ai commi B, C, E, F, G devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione segreta per quanto riguarda i commi B, C.

l membri del Consiglio Direttivo sono eletti in base alla maggioranza dei voti validi. Ogni votante potrà esprimere preferenze fino a undici nominativi dei Soci candidati.

L’Assemblea straordinaria delibera:

1. Sulle modifiche dello Statuto Sociale e del Regolamento.

2. Sulla fusione con altre associazioni.

3. Sulla trasformazione della struttura giuridica.

4. Sullo scioglimento e liquidazione dell’Associazione, nominando all’uopo uno o più liquidatori e sulla conseguente devoluzione del patrimonio.

Nei casi previsti ai commi 1, 2, 3, 4 è necessario che siano presenti o rappresentati non meno del 50% dei Soci Ordinari e le delibere relative devono essere prese con voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le deliberazioni delle Assemblee saranno raccolte in un sintetico resoconto scritto e firmato dal Presidente e dal Segretario.

B) Consiglio Direttivo dell’Associazione

Articolo 5

Entra di diritto a far parte del successivo Consiglio Direttivo il Presidente uscente indipendentemente dal numero di voti ricevuti. Vengono eletti Consiglieri gli undici Soci maggiormente votati dall’Assemblea o, se tra questi vi è il Presidente uscente, i dieci Soci maggiormente votati più lo stesso Presidente uscente. In caso di parità di voti si ricorrerà a sorteggio.

Tra i propri membri il Consiglio Direttivo nomina, nel corso della sua prima riunione:

– il Presidente

– uno o più Vice Presidenti come da regolamento

– un Segretario

– un Tesoriere

Il Presidente del Consiglio Direttivo è il Presidente della SIARV. Come tale, ha la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di dimissioni del Presidente, viene nominato Presidente “protempore” il membro del Consiglio che ha ottenuto, alle ultime votazioni, il maggior numero di preferenze a meno che non rinunci per il Consigliere successivo in graduatoria e così via. Entro tre mesi dalle dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo elegge un nuovo Presidente, che rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato iniziale. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

l principali compiti del Consiglio Direttivo sono:

a) Convocazione dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria e predisposizione dei relativi Ordini del Giorno.

b) Amministrazione del patrimonio sociale.

c) Preparazione del bilancio annuale, consuntivo e preventivo, da proporre all’Assemblea; tenuta dei registri dei Soci, delle deliberazioni delle Assemblee, di quelle del Consiglio Direttivo e dei conti.

Altri compiti del Consiglio Direttivo sono:

a) Formulazione degli indirizzi dell’attività dell’Associazione da sottoporre all’Assemblea.

b) Promozione e realizzazione di iniziative nell’ambito degli scopi generali dell’Associazione ed, in particolare, le attività proposte dall’Assemblea.

c) Organizzazione di eventuali Congressi della Società.

d) Stabilire e mantenere contatti con gli Organismi pubblici o privati o con altre Società, di cui all’ Art. 1 dello Statuto.

e) Decisioni sull’accoglimento delle domande di Associazione e sull’eventuale decadimento dei Soci dai loro diritti.

f) Proposta all’Assemblea Generale dell’elezione di Soci Onorari.

g) Nomina il Presidente Onorario.

h) Delibera, in caso d’urgenza, sulle materie di competenza dell’Assemblea Generale con l’obbligo di sottoporre le deliberazioni alla ratifica dell’Assemblea Generale stessa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno tre volte all’anno su convocazione o del Presidente o del Segretario o di almeno tre Consiglieri.

Tutte le cariche dell’Associazione sono gratuite.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o da un Consigliere appositamente delegato dal Consiglio.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide purché partecipino almeno tre membri del Consiglio. Per le decisioni del Consiglio è richiesta I’ approvazione o la ratifica della maggioranza dei suoi membri in carica.

Il Consigliere dimissionario viene sostituito da candidato non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti dall’Assemblea Generale.

Articolo 6

Qualora uno dei membri dei decaduti Consigli Direttivi abbia contribuito in maniera significativa al perseguimento degli scopi dell’Associazione, alla divulgazione dell’attività della stessa, sia in campo nazionale che internazionale, può essere eletto alla carica vitalizia di Presidente onorario, al quale comunque non spetta la legale rappresentanza dell’Associazione.

REGOLAMENTO

Articolo 7

Il Consiglio Direttivo è responsabile della stesura di un regolamento che deve essere approvato dall’Assemblea Generale a maggioranza semplice o, mediante consenso scritto, dalla maggioranza dei Soci.

Eventuali aggiornamenti del regolamento vengono proposti a maggioranza dal Consiglio Direttivo all’Assemblea per l’approvazione.

Il Regolamento riguarda i compiti, i doveri ed il funzionamento del Consiglio Direttivo nonché i compiti/doveri dei soci SIARV nei riguardi dell’Associazione.

Il Regolamento inoltre dà indicazione riguardo all’impegno professionale a cui sono tenuti i soci della SIARV (Codice professionale).

Articolo 8

Lo scioglimento dell’Associazione potrà essere deliberato per referendum, indetto su proposta del Consiglio, in base a voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci per deliberazione assembleare.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 9

Il patrimonio è costituito:

A) Da eventuali elargizioni, donazioni e lasciti.

B) Da fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

Le entrate dell’Associazione sono costituite:

A) Dalle quote associative.

B) Da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.

Articolo 10

L’esercizio finanziario chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Entro 60 giorni dalla fine di ogni esercizio, verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Articolo 11

Per quanto non sia espressamente stabilito dal presente Statuto, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Titolo Il del Libro l del Codice Civile.

Redatto nel Dicembre 2018 e approvato dalla Assemblea del Febbraio 2019.

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